E’ necessario fare una
distinzione tra i contributi
montascale regionali erogati a fondo perduto agli aventi diritto e le detrazioni fiscali (IRPEF) relative
a l'abbattimento barriere architettoniche ed alle ristrutturazioni per l’anno 2014 pari al 50%, detraibili in 10
anni, di cui possono beneficiare tutti i soggetti privati, le aziende, gli
studi professionali, le associazioni, le strutture turistiche e altri enti, tema
che affronteremo a breve scadenza. Per l’anno 2015 saranno pari al 40%. Dal
2016 saranno pari al 36%.
Una seconda detrazione possibile
(IRPEF) è pari al 19% in un’unica soluzione quale spesa per ausili sanitari,
riservata agli aventi diritto in possesso di regolare certificazione medica.
Consigliamo un approfondimento scaricando il modello specifico dal sito
dell’Agenzia delle Entrate (Dicembre 2013).
Le due detrazioni non sono
cumulabili, o meglio il 19% può essere considerato solo sulla parte eccedente
il 50% già detratto. Consigliamo l’ausilio di un commercialista o di un CAF per
il preciso conteggio e la stesura del mod. Unico.
E’ utile ricordare che i contributi montascale previsti per l'anno 2014 per l’abbattimento
delle barriere architettoniche vanno a coprire il costo dell'impianto da un
minimo del 25% e sono regolati dalla Legge
n. 13 del 9 gennaio 1989. Sono riservati ai “.. portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, …. ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità ,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 D.P.R.
n.917/1986, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari “.
Questo significa che oltre ai
casi d’invalidità riconosciuta anche una persona che ne è priva, ma con
problemi analoghi certificati dal medico, HA DIRITTO al contributo; diritto
“trasferibile” ed ereditabile anche a chi abbia a carico questa persona.
Il contributo è erogato esclusivamente per impianti effettuati
nell'abitazione principale, ove la persona ha “stabile e abituale dimora”. La domanda deve riguardare opere
ancora non realizzate e deve essere presentata all’ufficio preposto del Comune
ove è situato l’immobile assieme alla documentazione medica, l’elenco dei
lavori previsti ed il preventivo di spesa. Sono inoltre necessarie: la copia
della Carta di Identità (per alcuni Comuni anche la copia del Tesserino
Sanitario), l’autorizzazione del proprietario dell’immobile, la copia della
denuncia dei redditi del richiedente (o del CUD) e di chi si intesterà la
fattura dei lavori, se diverso dal richiedente.
La domanda sarà collocata in una
graduatoria comunale che tiene conto della data di presentazione e del grado di
invalidità del richiedente. Le Commissioni sanitarie pertinenti, una volta
l’anno, nei mesi da Aprile a Maggio, decideranno le priorità di erogazione del
contributo seguendo dei precisi parametri elencati nei decreti Regionali
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale scaricabile da internet (Vedi L. 13/89 ).
Qualora la domanda dovesse
rimanere inevasa per l’esaurimento dei fondi annuali, questa verrà fatta
slittare all’anno successivo, per un massimo di tre anni consecutivi. Le
Commissioni si riservano legalmente di trattenere fino ad un massimo del 10% dei contributi
montascale qualora la dotazione economica loro assegnata fosse insufficiente.
Solitamente i tempi di erogazione non sono inferiori ai due anni dal momento della richiesta.
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